[1]dei Commissariati Generali di Sezione

[2]1. Lo Stato ospitante riconosce ai Commissariati Generali di Sezione il potere, nell'ambito dell'attivita' istituzionale, di:

  • a)stipulare contratti,
  • b)acquisire e cedere beni mobili ed immobili,
  • c)stare in giudizio. 2. Ai sensi della Convenzione, i Commissariati Generali di Sezione sono rappresentati dal Commissario Generale di Sezione o, in sua assenza, dal Commissario Generale Vicario.

Testo vigente dal 25 gennaio 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-01-14;3~accordo-art9 · fonte su Normattiva