[1]dei Commissariati Generali di Sezione
[2]1. Lo Stato ospitante riconosce ai Commissariati Generali di Sezione il potere, nell'ambito dell'attivita' istituzionale, di:
- a)stipulare contratti,
- b)acquisire e cedere beni mobili ed immobili,
- c)stare in giudizio. 2. Ai sensi della Convenzione, i Commissariati Generali di Sezione sono rappresentati dal Commissario Generale di Sezione o, in sua assenza, dal Commissario Generale Vicario.
Testo vigente dal 25 gennaio 2013
