Il tribunale arbitrale e' composto di tre membri ognuna delle Parti in causa nomina un arbitro; i due arbitri cosi' nominati designeranno di comune accordo il terzo arbitro, che assume la presidenza del tribunale. Quest'ultimo non deve essere cittadino di una delle Parti in causa, ne' avere la sua residenza abituale sul territorio di una di queste Parti; ne' trovarsi al servizio di una di esse, ne' essersi in precedenza occupato della questione sotto alcuna altra veste.

Testo vigente dal 9 febbraio 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-01-25;30~allegato-a-art3 · fonte su Normattiva