1. Se due mesi dopo la nomina del secondo arbitro, il presidente del tribunale arbitrale non e' stato nominato, il Segretario generale delle Nazioni Unite procede, su richiesta della parte piu' diligente, ad una propria designazione entro un nuovo termine di due mesi. 2. Se dopo un termine di due mesi dal ricevimento della richiesta, una delle Parti in causa non avra' proceduto alla nomina di un arbitro, l'altra Parte potra' appellarsi al Segretario generale delle Nazioni Unite che nominera' il presidente del tribunale arbitrale entro un nuovo termine di due mesi. Dopo la sua nomina, il presidente del tribunale arbitrale richiede alla Parte che non ha nominato l'arbitro, di farlo entro il termine di due mesi. Trascorso questo termine, si rivolgera' al Segretario generale delle Nazioni Unite che procedera' a questa nomina entro un nuovo termine di due mesi.

Testo vigente dal 9 febbraio 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-01-25;30~allegato-a-art4 · fonte su Normattiva