1. Le decisioni del tribunale arbitrale, sia per quanto riguarda la procedura che la sostanza, sono prese a maggioranza dei voti dei suoi membri. 2. Il tribunale puo' prendere tutte le misure appropriate per accertare i fatti. Puo', su domanda di una delle Parti, raccomandare le indispensabili misure conservative. 3. Se due o piu' tribunali arbitrali costituiti secondo i termini del presente allegato si trovano investiti di richieste aventi oggetti identici o analoghi, potranno consultarsi circa le procedure relative all'accertamento dei fatti e tenerne conto per quanto possibile. 4. Le Parti in causa forniranno tutte le necessarie facilitazioni per l'efficace svolgimento del procedimento. 5. L'assenza o la contumacia di una Parte in causa, non verra' considerata di ostacolo al procedimento.

Testo vigente dal 9 febbraio 1979

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1979-01-25;30~allegato-a-art6 · fonte su Normattiva