Art. 6 (Convenzione Annesso VI)
1. Le decisioni del Tribunale arbitrale concernenti sia la procedura che il merito sono prese a maggioranza di voti dei suoi membri. 2. Il Tribunale puo' adottare ogni misura appropriata al fine di stabilire i fatti. Puo', a richiesta di una delle Parti, raccomandare i provvedimenti cautelari indispensabili. 3. Le Parti alla controversia forniranno ogni agevolazione necessaria ai fini di uno svolgimento corretto della procedura. 4. L'assenza o la mancanza di una Parte alla controversia non pregiudica la procedura.
Testo vigente dal 31 agosto 1993
