1. La sentenza del tribunale arbitrale deve essere motivata. Essa e' definitiva e vincolante per le Parti in causa. 2. Ogni controversia che potra' verificarsi tra le Parti per cio' che riguarda l'interpretazione o l'esecuzione della sentenza potra' essere sottoposta dalla Parte piu' diligente al tribunale arbitrale che l'ha emessa o, se quest'ultimo non puo' esserne investito, a un altro tribunale arbitrale costituito a questo fine nella stessa maniera del primo.
Testo vigente dal 9 febbraio 1979
