Art. 8 (Allegato VII)
richiesta per le decisioni Le decisioni del tribunale arbitrale sono adottate a maggioranza dei voti dei suoi membri. L'assenza o l'astensione di meno della meta' dei membri non costituisce un ostacolo per il raggiungimento di una decisione da parte del tribunale. In caso di parita' tra i voti, il voto del Presidente e' decisivo.
Testo vigente dal 19 dicembre 1994
