Art. 19 — Esercizio particolare del diritto di voto
Nei settori attinenti alle loro competenze, la Comunita' economica europea e ogni raggruppamento economico regionale di cui all'articolo 24 eserciteranno il loro diritto di voto con un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri che sono Parti contraenti della presente Convenzione e di uno o piu' Protocolli; la Comunita' economica europea e ogni raggruppamento sopra menzionato non eserciteranno il loro diritto di voto nei casi in cui questo venga esercitato dagli Stati membri interessati e viceversa.
Testo vigente dal 9 febbraio 1979
