Art. 9 — Cooperazione nel caso di inquinamento risultante da una situazione critica
1. Le Parti contraenti coopereranno al fine di adottare le necessarie disposizioni nel caso di una situazione critica che generi inquinamento del mar Mediterraneo, quali che siano le cause di questa situazione critica, e per ridurre ed eliminare i danni che ne risultino. 2. Ogni Parte contraente che sia a conoscenza di una situazione critica generatrice d'inquinamento del mar Mediterraneo informera' senza indugio l'Organizzazione cosi' come, attraverso l'Organizzazione o direttamente, tutte quelle Parti contraenti che potrebbero essere colpite da una tale situazione critica.
Testo vigente dal 9 febbraio 1979
