1. Le Parti contraenti coopereranno al fine di adottare le necessarie disposizioni nel caso di una situazione critica che generi inquinamento del mar Mediterraneo, quali che siano le cause di questa situazione critica, e per ridurre ed eliminare i danni che ne risultino. 2. Ogni Parte contraente che sia a conoscenza di una situazione critica generatrice d'inquinamento del mar Mediterraneo informera' senza indugio l'Organizzazione cosi' come, attraverso l'Organizzazione o direttamente, tutte quelle Parti contraenti che potrebbero essere colpite da una tale situazione critica.

Testo vigente dal 9 febbraio 1979

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1979-01-25;30~art9 · fonte su Normattiva