1. Le Parti contraenti possono concludere degli accordi bilaterali o multilaterali, ivi compresi degli accordi regionali o subregionali, per la protezione dell'ambiente marino del mar Mediterraneo contro l'inquinamento, con la riserva che tali accordi siano compatibili con la presente Convenzione e conformi al diritto internazionale. Copia di tali accordi dovra' essere comunicata all'Organizzazione. 2. Nessuna disposizione della presente Convenzione puo' essere in contrasto con la codificazione e la elaborazione del diritto del mare effettuate dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto del, mare, convocata in virtu' della Risoluzione 2750C (XXV) dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ne' con le rivendicazioni o posizioni giuridiche presenti o future di tutti gli Stati in materia di diritto del mare, e la natura e l'estensione della giurisdizione dello Stato rivierasco e dello Stato di bandiera.

Testo vigente dal 9 febbraio 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-01-25;30~art3 · fonte su Normattiva