- Diritti sindacali Per garantire o promuovere la liberta' dei lavoratori e dei datori di lavoro di costituire organizzazioni locali, nazionali o internazionali per la protezione dei loro interessi economici e sociali ed aderire a queste organizzazioni, le Parti s'impegnano affinche' la legislazione nazionale non pregiudichi questa liberta' ne' sia applicata in modo da pregiudicarla. La misura in cui le garanzie previste nel presente articolo si applicheranno alla Polizia sara' determinata dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale. Il principio dell'applicazione di queste garanzie ai membri delle forze armate e la misura in cui sarebbero applicate a questa categoria di persone e' parimenti determinata dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale.

Testo vigente dal 23 febbraio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-02-09;30~art5 · fonte su Normattiva