' dei trasferimenti I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 verranno effettuati senza indebito ritardo successivamente all'adempimento degli obblighi fiscali e comunque entro sei mesi. Tali trasferimenti saranno effettuati in valuta convertibile al tasso di cambio prevalente alla data del trasferimento.

Testo vigente dal 25 luglio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;300~accordo-art8 · fonte su Normattiva