' dei trasferimenti I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 verranno effettuati senza indebito ritardo successivamente all'adempimento degli obblighi fiscali e comunque entro sei mesi. Tali trasferimenti saranno effettuati in valuta convertibile al tasso di cambio prevalente alla data del trasferimento.
Testo vigente dal 25 luglio 1995
