- Le due Parti collaboreranno per impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di opere d'arte e di altri beni culturali, e concordano di prendere a tal fine le opportune misure. In tale contesto, Esse esamineranno la possibilita' di istituire, qualora necessario, uno specifico gruppo di lavoro.
Testo vigente dal 15 settembre 1997
