- Le due Parti favoriranno la collaborazione nei settori dell'archeologia, attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze a livello universitario, e faciliteranno l'attivita' delle missioni archeologiche italiane operanti in Eritrea. Le due Parti incoraggeranno iniziative volte ad incrementare il contributo italiano al mantenimento del patrimonio archeologico eritreo. Le due Parti intendono organizzare scambi di esperti universitari corsi di specializzazione per archeologi.

Testo vigente dal 15 settembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;300~accordo-art9 · fonte su Normattiva