1. Il presente Protocollo sara' anche aperto all'adesione di ogni altro Governo diverso dalle presenti Parti. 2. Tale adesione sara' effettuata mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale. 3. Se lo strumento di adesione e' depositato prima dell'entrata in vigore di questo Protocollo, il Governo che deposita lo strumento applichera' questo Protocollo provvisoriamente a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo al deposito dello strumento. Se lo strumento e' depositato dopo l'entrata in vigore di questo Protocollo, esso entrera' in vigore il 1 gennaio dell'anno successivo al deposito dello strumento. 4. Tale adesione sara' considerata come un'adesione all'accordo emendato dal presente Protocollo.
Testo vigente dal 26 giugno 1985
