[1]Articolo V
[2]Il costo totale dei Servizi, calcolato in conformita' agli Allegati II e III del presente Accordo, non puo' superare 4.321.166 dollari USA per anno civile. Il Consiglio puo' elevare detto limite con il consenso di tutti i Governi contraenti, in applicazione delle disposizioni dell'articolo VI.
Testo vigente dal 26 giugno 1985
