[1]Articolo V

[2]Il costo totale dei Servizi, calcolato in conformita' agli Allegati II e III del presente Accordo, non puo' superare 4.321.166 dollari USA per anno civile. Il Consiglio puo' elevare detto limite con il consenso di tutti i Governi contraenti, in applicazione delle disposizioni dell'articolo VI.

Testo vigente dal 26 giugno 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-06-10;302~allegato-b-artv · fonte su Normattiva