[1]Disposizioni finanziarie con la FAO

[2]1. Nel dare esecuzione al presente Accordo, il Governo conviene di versare alla FAO, ai sensi della Norma Finanziaria 6.7 della FAO, una somma sufficiente a coprire tutte le spese relative ai locali, alle attrezzature, al personale ed agli altri servizi di cui all'Allegato VII, il cui ammontare e' provvisoriamente stimato a circa US$ 2,040,461.00.

[3]2. Il Governo versera' alla FAO la somma di cui al precedente paragrafo 1 entro il 30 aprile 1998.

[4]3. Alla FAO non sara' chiesto di iniziare o continuare a fornire nessuno dei servizi di cui all'Allegato VII al presente Accordo fino a quando non saranno stati versati alla FAO i fondi necessari. Tutti gli obblighi della FAO di cui al presente Accordo si limitano alla somma effettivamente versata dal Governo. Qualora, per circostanze impreviste, la somma versata alla FAO dal Governo, si dovesse dimostrare insufficiente a coprire le spese totali relative alla fornitura di servizi da parte della FAO, le parti si consulteranno al fine di concordare le opportune modifiche a tali servizi, per far si' che i fondi forniti dal Governo siano sufficienti a coprire tutte le spese che la FAO dovra' sostenere.

[5]4. A conclusione della Conferenza, la FAO presentera' al Governo la contabilita' dettagliata relativa alle spese effettivamente sostenute dalla FAO a carico del Governo, in conformita' con il precedente paragrafo 3. Tali spese saranno espresse in dollari USA, al tasso, di cambio ufficiale delle Nazioni Unite del momento in cui furono effettuati i pagamenti. sp;

Testo vigente dal 10 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-19;409~accordo-art14 · fonte su Normattiva