In caso di scioglimento, la rimanenza dei fondi della Organizzazione sara' diviso fra i Governi che sono ancora parti della convenzione il giorno in cui quest'ultima cessa di avere effetto. L'ammontare dei crediti sara' diviso fra quei Governi in proporzione all'ammontare totale dei loro contributi a decorrere dal 1921. L'ammontare dei debiti sara' diviso fra quei Governi in proporzione al loro ultimo contributo annuo.
Testo vigente dal 17 gennaio 1974
