Diritti ed obblighi degli Stati che cessano di essere partecipanti 1. Lo Stato che cessa dalla sua qualita' di partecipante non ha altri diritti, in base al presente accordo, che quelli conferitigli dal presente articolo e dall'articolo 53, ma, salvo disposizioni contrarie del presente articolo, e' tenuto ad adempiere tutti gli obblighi finanziari assunti verso il Fondo, sia in qualita' di partecipante, che di mutuatario, che di garante o ad altro titolo. 2. Quando uno Stato cessa dalla sua qualita' di partecipante, il Fondo e il detto Stato procedono ad una verifica dei conti. Nel quadro di tale verifica, il Fondo e lo Stato predetto possono concordare sulle somme che dovranno essere versate allo Stato in base alla sua sottoscrizione, nonche' sulla data e la moneta del pagamento. Quando viene impiegato a proposito di un partecipante, il termine "sottoscrizione" e' ritenuto, ai fini del presente articolo e dell'articolo 40, conglobare sia la sottoscrizione iniziale che ogni sottoscrizione aggiuntiva del detto partecipante. 3. In attesa della conclusione di un tale accordo, ed in ogni caso, se non e' concluso un accordo del genere nei sei mesi successivi alla data in cui lo Stato ha cessato di essere partecipante, o allo spirare di ogni periodo che possa essere stato convenuto dal Fondo e dallo Stato di cui si tratta, e' opportuno applicare le seguenti disposizioni: (i) lo Stato e' liberato da ogni ulteriore obbligo nei confronti del Fondo in base alla propria sottoscrizione, ma deve adempiere, alla scadenza, al pagamento delle somme di cui restava debitore, in base alla propria sottoscrizione, alla data in cui ha cessato di essere partecipante e che, a giudizio del Fondo, sono necessarie a quest'ultimo per onorare gli impegni che aveva, a tale data, nel quadro delle sue operazioni di finanziamento; (ii) il Fondo restituisce allo Stato le somme da questo pagate a titolo della sua sottoscrizione o provenienti da rimborsi di relative quote di capitale e che il Fondo deteneva alla data in cui lo Stato di cui si tratta ha cessato di esse partecipante, fatta salva la misura in cui il Fondo ritiene che tali somme gli sono necessarie per onorare gli impegni che a tale data aveva assunti nel quadro delle proprie operazioni di finanziamento; (iii) il Fondo versa allo Stato una parte proporzionale dell'ammontare totale dei rimborsi di quote di capitale ricevuti dal Fondo dopo la data in cui lo Stato ha cessato di essere partecipante e relativi ai prestiti accordati prima di tale data, eccettuati i prestiti accordati mediante prelevamenti da risorse fornite al Fondo in base ad accordi contenenti particolari disposizioni in materia di liquidazione. Il rapporto di tale parte dell'ammontare globale del capitale, di tali prestiti rimborsati, e' lo stesso di quello esistente tra l'ammontare totale pagato dallo Stato a titolo della propria sottoscrizione e che non gli e' stato restituito in conformita' del precedente comma (ii) e la somma totale, pagata da tutti i partecipanti a titolo delle loro sottoscrizioni, che sara' stata utilizzata, o che, a giudizio del Fondo, gli e' necessaria per onorare gli impegni che aveva nel quadro delle sue operazioni di finanziamento, nel giorno in cui lo Stato di cui si tratta ha cessato di essere partecipante. Il Fondo effettua tale pagamento con versamenti scaglionati a mano a mano che riceve somme a titolo di rimborsi di prestiti, principalmente, ma ad intervalli di almeno un anno. Tali versamenti sono fatti nelle stesse monete ricevute dal Fondo che puo', tuttavia, a sua discrezione, effettuarli anche nella moneta dello Stato di cui si tratta; (iv) il pagamento di ogni somma dovuta allo Stato, a titolo della sua sottoscrizione, puo' essere differito per tutto il tempo in cui tale Stato, od ogni suddivisione politica, od ogni servizio dell'uno o dell'altra, abbiano ancora degli impegni nei confronti del Fondo, in quanto mutuatario o garante; tale somma puo', a piacimento del Fondo, essere imputata ad uno qualsiasi degli ammontari dovuti alla loro scadenza; (v) in nessun caso lo Stato di cui si tratta potra' ricevere, in virtu' del presente paragrafo, una somma superiore al totale meno elevato dei due ammontari seguenti: 1. l'ammontare versato dello Stato a titolo della sottoscrizione, o 2. la percentuale dell'attivo netto del Fondo che figura sui suoi registri alla data in cui lo Stato di cui si tratta ha cessato di essere partecipante corrispondente alla percentuale dell'ammontare della sottoscrizione dello Stato predetto rispetto alla totalita' delle sottoscrizioni di tutti i partecipanti; (vi) tutti i calcoli previsti da queste disposizioni sono effettuati su di una base ragionevole, determinata dal Fondo. 4. In nessun caso il pagamento delle somme dovute ad uno Stato, a norma del presente articolo potra' essere effettuato prima di sei mesi dopo la data in cui lo Stato ha cessato di essere partecipante. Se, nel corso del suddetto periodo di sei mesi, a decorrere dalla data di cessazione di uno Stato dalla qualita' di partecipante, il Fondo sospende le proprie operazioni, in conformita' dell'articolo 40, tutti i diritti dello Stato di cui si tratta sono regolati dalle norme dell'articolo 40, e il detto Stato e' considerato come partecipante al Fondo, ai fini dell'articolo 40, salvo che non abbia il diritto di voto.

Testo vigente dal 22 marzo 1975

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urn:nir:stato:legge:1974-12-24;880~accordo-art39 · fonte su Normattiva