Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.
Abrogato dal 19 marzo 2005
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.
Abrogato dal 19 marzo 2005
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 17 agosto 1993 al 19 marzo 2005. 124 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: 1. Le proprieta' e i beni della Corte, in qualunque luogo si trovino, godono dell'immunita' riguardo a qualsiasi forma di requisizione, confisca, espropriazione, sequestro ed esecuzione a meno che l'immunita' della Corte sia esclusa in virtu' di un fatto menzionato nell'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a e). 2. Le proprieta' e i beni della Corte godono parimenti dell'immunita' riguardo a qualsiasi genere di coercizione amministrativa o di provvedimento preso prima di una sentenza, salvo nella misura in cui cio' sia temporaneamente necessario per prevenire incidenti coinvolgenti veicoli appartenenti alla Corte o circolanti per conto di essa e per condurre inchieste su tali incidenti e salvo qualora sia esclusa l'immunita' della Corte ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a e).aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1993-07-26;302~protocollo-2-art4 · fonte del testo