Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.
Abrogato dal 19 marzo 2005
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.
Abrogato dal 19 marzo 2005
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 17 agosto 1993 al 19 marzo 2005. 89 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: 1. Nell'ambito delle sue attivita' ufficiali, la Corte, i suoi beni ed i suoi redditi sono esenti da qualsiasi imposta diretta. 2. Se, nel caso di acquisti importanti fatti dalla Corte per lo svolgimento delle sue attivita' ufficiali, diritti o tasse sono inclusi nel prezzo, gli Stati contraenti prendono appropriate disposizioni, ogniqualvolta cio' sia possibile per esentare la Corte da questi diritti e tasse o per rimborsargliene l'importo. 3. Nessuna esenzione e' concessa per quanto riguarda imposte, tasse e diritti che costituiscono mera rimunerazione di servizi di pubblica utilita'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1993-07-26;302~protocollo-2-art5 · fonte del testo