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1. Le proprieta' e i beni della Corte, in qualunque luogo si trovino, godono dell'immunita' riguardo a qualsiasi forma di requisizione, confisca, espropriazione, sequestro ed esecuzione a meno che l'immunita' della Corte sia esclusa in virtu' di un fatto menzionato nell'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a e). 2. Le proprieta' e i beni della Corte godono parimenti dell'immunita' riguardo a qualsiasi genere di coercizione amministrativa o di provvedimento preso prima di una sentenza, salvo nella misura in cui cio' sia temporaneamente necessario per prevenire incidenti coinvolgenti veicoli appartenenti alla Corte o circolanti per conto di essa e per condurre inchieste su tali incidenti e salvo qualora sia esclusa l'immunita' della Corte ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a e).

Testo in vigore dal 17 agosto 1993 al 19 marzo 2005

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