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1. Nell'ambito delle sue attivita' ufficiali, la Corte, i suoi beni ed i suoi redditi sono esenti da qualsiasi imposta diretta. 2. Se, nel caso di acquisti importanti fatti dalla Corte per lo svolgimento delle sue attivita' ufficiali, diritti o tasse sono inclusi nel prezzo, gli Stati contraenti prendono appropriate disposizioni, ogniqualvolta cio' sia possibile per esentare la Corte da questi diritti e tasse o per rimborsargliene l'importo. 3. Nessuna esenzione e' concessa per quanto riguarda imposte, tasse e diritti che costituiscono mera rimunerazione di servizi di pubblica utilita'.
Testo in vigore dal 17 agosto 1993 al 19 marzo 2005
