[1]- DURATA E SCADENZA 1. Il presente Accordo avra' durata di 15 anni a partire dalla data dell'avvenuta notifica di cui all'Articolo 13 e rimarra' in vigore per un successivo periodo di 10 anni, salvo che una delle Parti lo denunci per iscritto con un preavviso di un anno dalla data di scadenza. 2. Per gli investimenti effettuati prima delle date di scadenza di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, le disposizioni degli Articolo da 1 a 12 rimarranno in vigore per un ulteriore periodo di 10 anni a partire dalle date predette. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma, il cinque del mese di maggio dell'anno millenovecentonovantaquattro, in due esemplari, in lingua italiana e castigliana, entrambi i testi facenti egualmente fede.

[2]PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DEL PERU' CARLO AZEGLIO CIAMPI EFRAIN GOLDENBERG SCHREIBER Consiglio de Ministri Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 25 luglio 1995

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-07-05;302~accordo-art14 · fonte su Normattiva