- Durata e scadenza 1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per dieci (10) anni a partire dalla data della notifica di cui all'Art. 13 e restera' in vigore per un ulteriore successivo periodo di cinque (5) anni, salvo che una delle due Parti Contraenti non lo denunci per iscritto non piu' tardi di un anno prima della sua scadenza. 2. Per gli investimenti effettuati prima delle date di scadenza, di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, le disposizioni degli Articoli da 1 a 12 rimarranno in vigore per ulteriori cinque (5) anni a partire dalle date predette.

Testo vigente dal 13 gennaio 1999

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urn:nir:stato:legge:1998-12-15;478~accordo-art14 · fonte su Normattiva