[1]- Durata e cessazione

[2]1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per dieci anni dalla data della notifica ai sensi dell'Articolo 12 e restera' in vigore per un ulteriore periodo di cinque anni, salvo che una delle due Parti Contraenti non lo denunci per iscritto entro un anno dalla scadenza.

[3]2. Per gli investimenti effettuati prima della data di scadenza, ai sensi del precedente paragrafo 1 del presento Articolo, le disposizioni degli Articoli dall'1 all'11 rimarranno in vigore per ulteriori cinque anni a partire dalle date di cui sopra.

[4]IN FEDE di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

[5]FATTO e Roma il 25.09.1997, in due originali, nelle lingue italiana, azera ed inglese, tutti i testi essendo ugualmente autentici.

[6]In caso di divergenza, fara' fede il testo inglese.

[7]PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DELL'AZERBAIJAN

[8]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 19 novembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-10-28;430~accordo-art14 · fonte su Normattiva