[1]- Durata e cessazione
[2]1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per dieci anni dalla data della notifica ai sensi dell'Articolo 12 e restera' in vigore per un ulteriore periodo di cinque anni, salvo che una delle due Parti Contraenti non lo denunci per iscritto entro un anno dalla scadenza.
[3]2. Per gli investimenti effettuati prima della data di scadenza, ai sensi del precedente paragrafo 1 del presento Articolo, le disposizioni degli Articoli dall'1 all'11 rimarranno in vigore per ulteriori cinque anni a partire dalle date di cui sopra.
[4]IN FEDE di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
[5]FATTO e Roma il 25.09.1997, in due originali, nelle lingue italiana, azera ed inglese, tutti i testi essendo ugualmente autentici.
[6]In caso di divergenza, fara' fede il testo inglese.
[7]PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DELL'AZERBAIJAN
[8]Parte di provvedimento in formato grafico
Testo vigente dal 19 novembre 1999
