[1]Qualora un prodotto sia importato in quantita' maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:
[2]- pregiudizio grave ai produttori nazionali di prodotti analoghi o direttamente concorrenziali nel territorio di una delle Parti, o
[3]- gravi problemi in qualsiasi settore dell'economia o difficolta' che potrebbero causare un grave deterioramento della situazione economica di una regione, la Comunita' o il Marocco possono adottare le opportune misure alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 27.
Testo vigente dal 1 settembre 1999
