[1]Qualora un prodotto sia importato in quantita' maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:

[2]- pregiudizio grave ai produttori nazionali di prodotti analoghi o direttamente concorrenziali nel territorio di una delle Parti, o

[3]- gravi problemi in qualsiasi settore dell'economia o difficolta' che potrebbero causare un grave deterioramento della situazione economica di una regione, la Comunita' o il Marocco possono adottare le opportune misure alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 27.

Testo vigente dal 1 settembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-08-02;302~art25 · fonte su Normattiva