[1]e tutela degli investimenti

[2]La cooperazione punta a creare un clima favorevole ai flussi di investimenti e si realizza in particolare attraverso:

  • a)l'istituzione di procedure armonizzate e semplificate, di meccanismi di investimento congiunto (soprattutto tra piccole e medie imprese), nonche' di dispositivi atti a individuare le opportunita' di investimento e a fornire informazioni al riguardo;
  • b)la definizione di un quadro giuridico che favorisca gli investimenti, se del caso, attraverso la conclusione, tra il Marocco e gli Stati membri, di accordi di tutela degli investimenti e di accordi contro la doppia imposizione.

Testo vigente dal 1 settembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-08-02;302~art50 · fonte su Normattiva