degli investimenti 1. Le Parti si sforzano di creare, nell'ambito delle rispettive competenze, un contesto stabile e favorevole allo sviluppo degli investimenti reciprocamente vantaggiosi. 2. La cooperazione in questo settore si attua, tra l'altro, attraverso le azioni seguenti:

  • a)organizzazione sistematica di scambi di informazioni, nonche' individuazione e divulgazione delle normative e delle possibilita' d'investimento;
  • b)creazione di un quadro giuridico favorevole agli investimenti tra le Parti, segnatamente attraverso la conclusione, tra gli Stati membri della Comunita' e degli Stati parti del Mercosur, di accordi bilaterali volti a promuovere e tutelare gli investimenti e ad evitare la doppia imposizione;
  • c)promozione delle joint venture, soprattutto tra piccole e medie imprese.

Testo vigente dal 29 novembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-11-10;407~accordo-art12 · fonte su Normattiva