degli investimenti 1. Le Parti si sforzano di creare, nell'ambito delle rispettive competenze, un contesto stabile e favorevole allo sviluppo degli investimenti reciprocamente vantaggiosi. 2. La cooperazione in questo settore si attua, tra l'altro, attraverso le azioni seguenti:
- a)organizzazione sistematica di scambi di informazioni, nonche' individuazione e divulgazione delle normative e delle possibilita' d'investimento;
- b)creazione di un quadro giuridico favorevole agli investimenti tra le Parti, segnatamente attraverso la conclusione, tra gli Stati membri della Comunita' e degli Stati parti del Mercosur, di accordi bilaterali volti a promuovere e tutelare gli investimenti e ad evitare la doppia imposizione;
- c)promozione delle joint venture, soprattutto tra piccole e medie imprese.
Testo vigente dal 29 novembre 1997
