[1]1. E' istituito un Comitato di associazione, incaricato della gestione dell'accordo fatte salve le competenze attribuite al Consiglio.
[2]2. Il Consiglio di associazione puo' delegare al Comitato la totalita' o una parte delle proprie competenze.
Testo vigente dal 1 settembre 1999
