[1]importazioni nella Comunita' di preparazioni e conserve di sardine delle voci NC 1604 13 11, 1604 13 19 ed ex 1604 20 50 originarie del Marocco beneficiano del regime fissato all'articolo 1 nel rispetto delle disposizioni qui di seguito indicate:

[2]Per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 1996:

[3]- applicazione dell'esenzione tariffaria entro i limiti di un contingente tariffario comunitario di 19.500 t;

[4]- per i quantitativi importati in eccesso di tale contingente, applicazione di un dazio doganale del 6%.

[5]Per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 1997:

[6]- applicazione dell'esenzione tariffaria entro i limiti di un contingente tariffario comunitario di 21.000 t;

[7]- per i quantitativi importati in eccesso di tale contingente, applicazione di un dazio doganale del 5%.

[8]Per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 1998:. sp; - applicazione dell'esenzione tariffaria entro i limiti di un contingente tariffario comunitario di 22.500 t;

[9]- per i quantitativi importati in eccesso di tale contingente, applicazione di un dazio doganale del 4%.

Testo vigente dal 1 settembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-08-02;302~protocollo-2-art2 · fonte su Normattiva