[1]bilaterale
[2]1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), i prodotti originari del Marocco ai sensi dei presente protocollo sono considerati prodotti originari della Comunita' e non si richiede che tali prodotti siano stati oggetto, nella Comunita', di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purche' siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di la' di quelle previste dall'articolo 8 del presente protocollo. 1
[3]2. In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), i prodotti originari della Comunita' ai sensi del presente protocollo sono considerati prodotti originari del Marocco e non si richiede che tali prodotti siano stati oggetto, in Marocco, di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purche' siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di la' di quelle previste dall'articolo 8 del presente protocollo.
Testo vigente dal 1 settembre 1999
