[1]con materiali originari dell'Algeria o della Tunisia
[2]1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) e fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4, i materiali originari dell'Algeria o della Tunisia ai sensi del protocollo n. 2 allegato agli accordi tra la Comunita' e questi paesi si considerano materiali originari della Comunita' e non e' necessario che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purche' siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di la' di quelle di cui all'articolo 8 del presente protocollo.
[3]2. In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) e fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4, i materiali originari dell'Algeria o della Tunisia ai sensi del protocollo n. 2 allegato agli accordi tra la Comunita' e questi paesi si considerano materiali originari del Marocco e non e' necessario che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purche' siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di la' di quelle di cui all'articolo 8 del presente protocollo.
[4]3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 relative ai materiali originari dell'Algeria si applicano unicamente a condizione che gli scambi effettuati tra la Comunita' e l'Algeria e quelli tra il Marocco e l'Algeria siano disciplinati da norme d'origine identiche.
[5]4. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 relative ai materiali originari della Tunisia si applicano unicamente a condizione che gli scambi effettuati tra la Comunita' e la Tunisia e quelli tra il Marocco e la Tunisia siano disciplinati da norme d'origine identiche.
Testo vigente dal 1 settembre 1999
