[1]PROTOCOLLO N. 2 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" ed ai metodi di cooperazione amministrativa
[2]Articolo 1.
[3]1. Ai fini dell'applicazione dell'Accordo e fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, a condizione che siano stati trasportati a norma dell'articolo 5, sono considerati:
- a)prodotti originari del Marocco: - i prodotti totalmente ottenuti in Marocco, - i prodotti ottenuti in Marocco e per la cui fabbricazione sono stati adoperati prodotti diversi da quelli totalmente ottenuti in Marocco, a condizione che questi ultimi prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o di trasformazioni sufficienti, ai sensi dell'articolo 3;
- b)prodotti originari della Comunita': - i prodotti totalmente ottenuti nella Comunita'; - i prodotti ottenuti nella Comunita' e per la cui fabbricazione sono stati adoperati prodotti diversi da quelli totalmente ottenuti nella Comunita', a condizione che questi ultimi prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o di trasformazioni sufficienti, ai sensi dell'articolo 3. 2. A fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera a), primo trattino, quando prodotti totalmente ottenuti in Algeria, in Tunisia o nella Comunita' costituiscono l'oggetto di lavorazioni o di trasformazioni in Marocco, essi sono considerati totalmente ottenuti in Marocco. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, le lavorazioni o le trasformazioni effettuate in Algeria, in Tunisia o nella Comunita' sono considerate effettuate in Marocco, nel caso in cui i prodotti ottenuti siano oggetto di ulteriori lavorazioni o trasformazioni in Marocco. Le disposizioni del presente paragrafo sono applicabili a condizione che i prodotti di cui trattasi siano stati trasportati in conformita' dell'articolo 5. 3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera b), primo trattino, quando prodotti totalmente ottenuti in Marocco sono oggetto di lavorazioni o di trasformazioni nella Comunita', essi sono considerati totalmente ottenuti nella Comunita'. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, le lavorazioni o le trasformazioni effettuate in Marocco sono considerate effettuate nella Comunita' nel caso in cui i prodotti ottenuti siano oggetto di ulteriori lavorazioni o trasformazioni nella Comunita'. Le disposizioni del presente paragrafo sono applicabili a condizione che i prodotti di cui trattasi siano stati trasportati in conformita' dell'articolo 5. 4. In deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 1, quando in applicazione delle disposizioni dei paragrafi che precedono, e sempre che tutte le condizioni previste in detti paragrafi siano soddisfatte, i prodotti originari sono ottenuti in due o piu' Stati di cui a dette disposizioni o nella Comunita', essi sono considerati prodotti originari dello Stato o della Comunita' in cui sia stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione. A questo fine, non sono considerate lavorazioni o trasformazioni quelle di cui all'articolo 3, paragrafo 3. 5. I prodotti enumerati nell'elenco C dell'Allegato IV sono temporaneamente esclusi dall'applicazione del presente Protocollo. 6. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 sono applicabili, per quel che concerne l'Algeria e la Tunisia, soltanto nella misura in cui le norme che disciplinano gli scambi tra il Marocco, l'Algeria e la Tunisia, nell'ambito di dette disposizioni, sono identiche alle disposizioni del presente Protocollo, ed a condizione che sia instaurata la cooperazione amministrativa tra il Marocco, l'Algeria e la Tunisia necessaria per il controllo di dette disposizioni.
Testo vigente dal 15 giugno 1978
