[1]d'origine

[2]Ai fini dell'applicazione dell'Accordo e fatte salve le disposizioni degli articoli 3, 4 e 5 del presente protocollo, si considerano:

  • 1)prodotti originari della Comunita': a) i prodotti totalmente ottenuti nella Comunita' ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo;
  • b)i prodotti ottenuti nella Comunita' contenenti materiali non totalmente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunita' di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 7 del presente protocollo;
  • 2)prodotti originari del Marocco:
  • a)i prodotti totalmente ottenuti in Marocco ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo;
  • b)i prodotti ottenuti in Marocco contenenti materiali non totalmente ottenuti sul suo territorio a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Marocco di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 7 del presente protocollo.

Testo vigente dal 1 settembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-08-02;302~protocollo-4-art2 · fonte su Normattiva