[1]d'origine
[2]Ai fini dell'applicazione dell'Accordo e fatte salve le disposizioni degli articoli 3, 4 e 5 del presente protocollo, si considerano:
- 1)prodotti originari della Comunita': a) i prodotti totalmente ottenuti nella Comunita' ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo;
- b)i prodotti ottenuti nella Comunita' contenenti materiali non totalmente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunita' di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 7 del presente protocollo;
- 2)prodotti originari del Marocco:
- a)i prodotti totalmente ottenuti in Marocco ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo;
- b)i prodotti ottenuti in Marocco contenenti materiali non totalmente ottenuti sul suo territorio a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Marocco di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 7 del presente protocollo.
Testo vigente dal 1 settembre 1999
