con materiali originari dell'Algeria o del Marocco 1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4, i materiali originari dell'Algeria o del Marocco ai sensi del protocollo n. 2 allegato agli accordi tra la Comunita' e questi paesi si considerano materiali originari della Comunita' e non e' necessario che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purche' siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno aldila' di quelle di cui all'articolo 8 del presente protocollo. 2. In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) e fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4, i materiali originari dell'Algeria o del Marocco ai sensi del protocollo n. 2 allegato agli accordi tra la Comunita' e questi paesi si considerano materiali originari della Tunisia e non e' necessario che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purche' siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno aldila' di quelle di cui all'articolo 8 del presente protocollo. 3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 relative ai materiali originari dell'Algeria si applicano unicamente a condizione che gli scambi effettuati tra la Comunita' e l'Algeria e quelli tra la Tunisia e l'Algeria siano disciplinati da norme d'orgine identiche. 4. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 relative ai materiali originari del Marocco si applicano unicamente a condizione che gli scambi effettuati tra la Comunita' e il Marocco e quelli tra la Tunisia e il Marocco siano disciplinati da norme d'origine identiche.
Testo vigente dal 4 marzo 1997
