Art. 20 — Insegnanti, studenti e apprendisti
1. Un professore od un insegnante il quale soggiorni temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente per insegnare o condurre ricerche presso una universita', collegio, scuola od altro istituto d'istruzione e che e, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente e' esente da imposta nel detto primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni ricevute per tale insegnamento o ricerca. 2. Le somme che uno studente o un apprendista il quale e', o era prima, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi e di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, sono esenti da imposta in questo altro Stato contraente a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto altro Stato contraente. 3. Le remunerazioni che un apprendista il quale e', o era prima, residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente che svolge nell'altro Stato contraente a scopo di addestramento pratico per un periodo di tempo che sia ragionevolmente giustificato per condurre a termine il suo apprendistato, non sono imponibili in detto altro Stato. 4. Le remunerazioni che uno studente il quale e', o era prima, residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente che svolge non a tempo pieno nell'altro Stato contraente per un periodo di tempo che sia ragionevolmente giustificato per condurre a termine i suoi studi, non sono imponibili in detto altro Stato.
Testo vigente dal 27 giugno 1983
