parti contraenti convengono di intraprendere azioni comuni nel settore della comunicazione, dell'informazione e della cultura per rafforzare i vincoli gia' esistenti tra di esse. Tali azioni possono assumere le forme seguenti: - scambi di informazioni su temi di reciproco interesse nei settori della cultura e dell'informazione, - organizzazione di manifestazioni a carattere culturale, - scambi culturali, - scambi accademici.

Testo vigente dal 25 luglio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;304~accordo-art18 · fonte su Normattiva