parti contraenti convengono di intraprendere azioni comuni nel settore della comunicazione, dell'informazione e della cultura per rafforzare i vincoli gia' esistenti tra di esse. Tali azioni possono assumere le forme seguenti: - scambi di informazioni su temi di reciproco interesse nei settori della cultura e dell'informazione, - organizzazione di manifestazioni a carattere culturale, - scambi culturali, - scambi accademici.
Testo vigente dal 25 luglio 1995
