Ciascuna Parte contraente riconoscera' la nazionalita' delle navi dell'altra Parte, risultante dai documenti di bordo di tali navi rilasciati dalle competenti Autorita' della predetta Parte in conformita' con le sue leggi e regolamenti.

Testo vigente dal 4 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-11;74~accordo-art8 · fonte su Normattiva