ARTICOLO XI Trasferimento di redditi e di altri proventi delle Imprese marittime Ciascuna delle Parti contraenti concede alle imprese di navigazione marittima dell'altra Parte contraente il diritto di utilizzare i redditi ed altri profitti ottenuti sul suo territorio e risultanti da trasporti marittimi, per effettuare dei pagamenti in detta Parte. Ciascuna Parte contraente concede alle stesse imprese il diritto di trasferire liberamente tali redditi ed altri proventi sul territorio dell'altra Parte contraente sotto riserva del pagamento degli oneri fiscali previsti dalla legge in vigore in ciascun Paese. Il trasferimento dovra' essere effettuato in valuta convertibile, al tasso di cambio ufficiale previsto per le operazioni commerciali in vigore in entrambi i Paesi nei giorni in cui i trasferimenti sono richiesti nel piu' breve tempo possibile e senza altre limitazioni.
Testo vigente dal 15 settembre 1997
