ARTICOLO XII Cooperazione Le Parti contraenti, fatti salvi gli impegni dell'Italia nella sua qualita' di membro della Comunita' Europea, hanno convenuto di:

  • a)favorire l'adozione dei necessari provvedimenti affinche' le imprese di navigazione marittima possano partecipare senza alcuna discriminazione all'acquisto ed al trasporto delle merci scambiate, a prescindere dalla loro natura, tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Gabonese;
  • b)favorire la conclusione di accordi armatoriali tra le societa' nazionali di entrambi Paesi in conformita' con la Convenzione di Ginevra relativa ad un Codice di Condotta delle Conferenze marittime di linea;
  • c)procedere agli scambi dei servizi di agenzie marittime, d'informazione e del personale tecnico necessario per agevolare ed accelerare i movimenti delle merci in mare e nei porti e rafforzare la cooperazione tra le loro flotte commerciali;
  • d)eliminare gli ostacoli suscettibili di intralciare lo sviluppo e gli scambi marittimi tra di loro;
  • e)approfondire le possibilita' di cooperazione bilaterale nell'ambito dei trasporti marittimi, in particolare la formazione, la realizzazione dei programmi di equipaggiamento ed il miglioramento della segnaletica marittima.

Testo vigente dal 15 settembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;304~accordo-artxii · fonte su Normattiva