ARTICOLO XIII Comitato marittimo ad hoc Un Comitato ad hoc costituito da rappresentanti designati dai Governi, potra' essere convocato a richiesta di una delle Parti contraenti per esaminare eventuali divergenze derivanti dall'attuazione o dall'interpretazione del presente Accordo.

Testo vigente dal 15 settembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;304~accordo-artxiii · fonte su Normattiva