1. Le autorita' dello Stato richiesto informeranno senza indugio le autorita' dello Stato richiedente di aver dato corso alla richiesta di esecuzione. 2. Le autorita' dello Stato richiesto dovranno, qualora fosse opportuno, trasmettere a quelle dello Stato richiedente un documento che certifichi che la pena e' stata eseguita.

Testo vigente dal 16 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-16;305~art18 · fonte su Normattiva