1. Le autorita' dello Stato richiesto informeranno senza indugio le autorita' dello Stato richiedente di aver dato corso alla richiesta di esecuzione. 2. Le autorita' dello Stato richiesto dovranno, qualora fosse opportuno, trasmettere a quelle dello Stato richiedente un documento che certifichi che la pena e' stata eseguita.
Testo vigente dal 16 giugno 1977
