Qualora lo Stato richiesto consideri che le informazioni fornitegli dallo Stato richiedente non siano adeguate per permettergli di applicare la presente Convenzione, esso richiedera' le ulteriori informazioni necessarie. Esso puo' anche fissare un termine per il ricevimento di tali informazioni.

Testo vigente dal 16 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-16;305~art17 · fonte su Normattiva