[1]Scambio di Informazioni e Documenti a Sostegno
[2]1. Ciascuna Parte, a seguito di richiesta di trasferimento di persona condannata, trasmette senza indugio i documenti e le informazioni seguenti. 2. La Parte di Condanna trasmette:
- a)le informazioni sulle generalita' della persona condannata (nome, data e luogo di nascita) e, ove possibile, una copia di un valido documento di identificazione di tale persona e le sue impronte digitali;
- b)le informazioni sul luogo di residenza o l'indirizzo della persona condannata nella Parte di Esecuzione, se conosciute;
- c)l'esposizione dei fatti e il testo delle disposizioni di legge sulle quali si basa la condanna;
- d)le informazioni sulla natura della condanna e sulla sua durata, nonche' sulla data di inizio della sua esecuzione;
- e)le informazioni relative alla condotta tenuta dalla persona condannata durante la detenzione ed ogni altro elemento relativo all'esecuzione della condanna;
- f)copia autentica della sentenza definitiva di condanna;
- g)se opportuno, ogni rapporto sociale e medica sulla persona condannata, ogni informazione sul trattamento sanitario eseguito nella Parte di Condanna ed ogni raccomandazione per la prosecuzione di detto trattamento nella Parte di Esecuzione;
- h)la dichiarazione con la quale la persona condannata, o il suo rappresentante legale, ai sensi dell'art. 4 lett. d) del presente Trattato, manifesta il consenso al proprio trasferimento;
- i)la dichiarazione con la quale la Parte di Condanna manifesta il consenso al trasferimento della persona condannata;
- j)qualsiasi ulteriore informazione e documento che la Parte di Esecuzione consideri necessario al fine della decisione sul trasferimento, della persona condannata. 3. La Parte di Esecuzione, su richiesta, trasmette:
- a)un documento o una dichiarazione ufficiale da cui risulti che la persona condannata e' cittadino della Parte di Esecuzione;
- b)le disposizioni di legge della Parte di Esecuzione dalle quali risulti che gli atti o le omissioni per i quali e' stata inflitta la condanna nella Parte di Condanna costituiscono reato anche per la legge dello Stato di Esecuzione;
- c)le informazioni relative alle norme che disciplinano l'esecuzione della pena imposta da Stati stranieri secondo la legge della Parte di Esecuzione;
- d)la dichiarazione con la quale la Parte di Esecuzione manifesta il consenso al trasferimento della persona condannata e l'impegno ad eseguire la restante parte della condanna;
- e)qualsiasi ulteriore informazione o documento che lo Stato di Condanna consideri necessario al fine della decisione. 4. Lo scambio di informazioni e di documenti a sostegno, di cui alle disposizioni che precedono, non e' effettuato nel caso in cui uno dei due Stati manifesti immediatamente di non acconsentire al trasferimento.
Testo vigente dal 23 giugno 2015
