Se viene istituito un nuovo procedimento a carico di una persona che in un altro Stato Contraente e' stata condannata per lo stesso atto, in tal caso qualsiasi periodo di privazione della liberta' derivante dalla sentenza eseguita verra' dedotto dalla pena che possa essere imposta.

Testo vigente dal 16 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-16;305~art54 · fonte su Normattiva