1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa puo' invitare qualsiasi Stato non membro ad accedervi, a condizione che la risoluzione contenente tale invito riceveva il consenso unanime dei membri del Consiglio che hanno ratificato la Convenzione.
Testo vigente dal 16 giugno 1977
