1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa puo' invitare qualsiasi Stato non membro ad accedervi, a condizione che la risoluzione contenente tale invito riceveva il consenso unanime dei membri del Consiglio che hanno ratificato la Convenzione.

Testo vigente dal 16 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-16;305~art59 · fonte su Normattiva