1. Qualsiasi Stato Contraente puo', al momento della firma o del deposito dei suoi strumenti di ratifica, accettazione o adesione, specificare il territorio o i territori cui si applichera' la presente Convenzione. 2. Qualsiasi Stato Contraente puo', al momento del deposito dei suoi strumenti di ratifica, accettazione o adesione o in qualsiasi data successiva, per mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere la presente Convenzione a qualsiasi altro territorio o territori specificati nella dichiarazione e per le cui relazioni internazionali esso sia responsabile o in nome del quale sia autorizzato a assumere impegni. 3. Ogni dichiarazione fatta in virtu' del paragrafo precedente puo', rispetto a qualsiasi territorio menzionato in tale dichiarazione, essere ritirata conformemente alla procedura fissata all'articolo 66 della presente Convenzione.

Testo vigente dal 16 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-16;305~art60 · fonte su Normattiva