Ai fini dell'articolo 6, paragrafo 1 e della riserva citata nel punto c) dell'Allegato I alla presente Convenzione, qualsiasi atto che interrompa o sospenda la prescrizione, attuato in modo valido dalle autorita' dello Stato che ha emanato la sentenza, sara' considerato dallo Stato richiesto come se avesse prodotto lo stesso effetto ai fini del computo della prescrizione secondo le proprie leggi.
Testo vigente dal 16 giugno 1977
