L'esecuzione richiesta, in conformita' alle disposizioni che precedono, non puo' essere rifiutata, in parte o interamente, salvo nel caso in cui:

  • a)l'esecuzione sia contraria ai principi fondamentali del sistema giuridico dello Stato richiesto;
  • b)lo Stato richiesto consideri il reato per il quale e' stata pronunciata la condanna come avente natura politica o puramente militare;
  • c)lo Stato richiesto ritenga vi siano fondati motivi per credere che la condanna sia stata provocata o aggravata da considerazioni di razza, religione, nazionalita' o di opinioni politiche;
  • d)l'esecuzione sia contraria agli impegni internazionali dello Stato richiesto;
  • e)l'atto sia gia' oggetto di procedimento nello Stato richiesto o se lo Stato richiesto decide di istruire un processo per lo stesso atto;
  • f)le autorita' competenti dello Stato richiesto abbiano deciso di non avviare il procedimento per lo stesso atto, o di annullarlo se e' gia' in corso;
  • g)l'atto sia stato commesso al di fuori del territorio dello Stato richiedente;
  • h)lo Stato richiesto non sia in grado di eseguire la condanna;
  • i)la richiesta si basi sull'articolo 5 e) e non soddisfi nessuna delle altre condizioni specificate in quell'articolo;
  • j)lo Stato richiesto ritenga che lo Stato richiedente sia in grado di eseguire esso stesso la condanna;
  • k)l'eta' della persona condannata, al tempo del reato, sia stata tale da non permetterne il processo nello Stato richiesto;
  • l)la pena non possa essere applicata perche', ai sensi della legislazione dello Stato richiesto, caduta in prescrizione;
  • m)nel caso e nella misura in cui tale condanna imponga una decadenza di diritti.

Testo vigente dal 16 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-16;305~art6 · fonte su Normattiva